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La mera raccomandazione e la sfera di funzioni nel reato di abuso d’ufficio.

La mera “raccomandazione” o “segnalazione” non ha di per sé un’efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia caratterizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato.

Non sussiste, dunque, il delitto di abuso di ufficio quando la condotta del pubblico ufficiale sia stata posta in essere al di fuori dello svolgimento delle funzioni o del servizio, anche se in contrasto di interessi con l’attività di istituto. In applicazione di tali principi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40428 del 4 ottobre 2023, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata della Corte di appello di Roma, confermativa della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato ex art. 323 c.p..


Invero, osserva la Sesta Sezione, la fattispecie dell’abuso di ufficio non contempla, quelle forme di abuso realizzabili dal funzionario senza servirsi in alcun modo dell’attività funzionale da lui svolta, ossia mediante usurpazione o il semplice sfruttamento della sua qualifica soggettiva, della sua posizione o del proprio potere di influenza.

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20231004/snpen@s60@a2023@n40428@tS.clean.pdf

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