Studio Legale Pasquariello

Tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme.

“La mera presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere “rilevante” e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, con conseguente onere per l’Amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento”.

E’ questo il principio di diritto espresso dal TAR del Lazio con la sentenza n. 03980/2019, a chiarimento dei criteri relativi all’accertamento dei requisiti psico-fisici per la presenza di “Tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme ai sensi dell’art. 3, comma 2, con riferimento Tabella 1, punto 2, lettera “b” del DM n. 198 del 2003”.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201802823&nomeFile=201903980_01.html&subDir=Provvedimenti

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