In tema di non procedibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini della sussistenza del presupposto dell’abitualità del comportamento dell’imputato ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non rilevano, di per sé, denunce o precedenti di polizia, i quali determinano il dovere del giudice di verificarne anche d’ufficio gli esiti, onde trarre da questi concreti elementi di fatto eventualmente dimostrativi del suddetto presupposto”.


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